Lavoratori: sicurezza nei cantieri di ristrutturazione

di Alessandro Mezzina

Lavoratori: sicurezza nei cantieri di ristrutturazione

Quali sono le responsabilità del Committente per la sicurezza nei cantieri di ristrutturazione secondo il Decreto Legislativo n. 81/2008

La sicurezza sui luoghi di lavoro è da molti anni un argomento importante che attraversa trasversalmente il mondo del lavoro. E naturalmente anche i cantieri edili ne sono interessati perché sono i luoghi di lavoro di operai ed artigiani e anzi sono tra i luoghi di lavoro più pericolosi. Il tema riguarda come garantire un posto di lavoro sicuro per tutti i lavoratori e pensare che il cantiere di una ristrutturazione sia meno pericoloso rispetto a quello di una nuova costruzione è un errore da non commettere.

La normativa che disciplina la sicurezza sui posti di lavoro è il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008, “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (che da questo momento abbreviamo in TUSL). Tale testo di legge è suddiviso in due parti fondamentali:

  • La prima riguarda la sicurezza generica sui luoghi di lavoro
  • La seconda riguarda la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Il cantiere temporaneo o mobile viene definito dall’art. 89: “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”.

La norma non prevede una sezione dedicata specificatamente alla sicurezza nei cantieri di ristrutturazione, ma fa una trattazione generale dell’argomento. Nell’allegato X viene riportato l’elenco di tutti i lavori edili o di ingegneria civile che sono ricompresi nella definizione di cantiere temporaneo o mobile:

“I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, […]”

I lavori che è necessario realizzare per ristrutturare una casa rientrano tra quelli sopra richiamati, di conseguenza, quando vengono eseguiti, configurano un cantiere così come definito nel titolo IV del TUSL e sono soggetti a tutte le disposizioni atte a garantire la sicurezza dei lavoratori che vi sono riportate. 

Potremmo affrontare la questione fermandoci ad elencare quali sono le modalità con cui all’atto pratico deve essere garantita la sicurezza nei cantieri di ristrutturazione: stiamo parlando di vestiario antinfortunistico (caschi, guanti, scarpe specifiche, etc.), sistemi anticaduta (impalcature, parapetti, etc.), sistemi di protezione impiantistici, e una miriade di altri accorgimenti per cui non basterebbe un libro. Ma al committente di una ristrutturazione questi aspetti devono interessare poco, perché sono altre le questioni di cui è maggiormente investito nell’ambito della sicurezza nel cantiere della sua ristrutturazione.

Si tratta di aspetti a cui il legislatore dà grande rilevanza, tanto da prevedere multe salate e pene detentive importanti per chi non vi ottempera. E si tratta di aspetti che troppo spesso sono sconosciute ai committenti perché non vi è una sufficiente comunicazione in merito. 

In questo articolo quindi faremo una panoramica su quali sono gli obblighi specifici che la legge mette a carico del committente nell’ambito della sicurezza.

Il ruolo del committente per la sicurezza nei cantieri

Il ruolo del committente per la sicurezza del suo cantiere

Il TUSL sancisce un principio: nei cantieri temporanei il soggetto attorno a cui ruota tutta la sicurezza è il committente dei lavori. Nell’introduzione abbiamo già fatto riferimento a chi sia il committente e, sebbene possa sembrare banale, riportiamo la definizione che ne dà lo stesso D.Lgs. 81/2008, cioè: “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata”

Partendo da questo assunto, nell’articolo 90 del TUSL vengono definiti i compiti del committente, che si dipanano durante tutte le fasi di una ristrutturazione.

Possiamo individuare quattro momenti principali in cui il committente deve svolgere tali compiti:

  • La progettazione della ristrutturazione;
  • La scelta dell’impresa appaltatrice;
  • La presentazione delle pratiche edilizie;
  • L’esecuzione dei lavori.

Vediamo sinteticamente quali sono gli obblighi previsti dal TUSL per ognuno.

Compiti in fase di progettazione

Durante la progettazione il TUSL assegna al committente due compiti. Il primo è far rispettare le cosiddette misure generali di tutela (art. 15 del TUSL). Si tratta di un lungo elenco di azioni da compiere ma che, nella sostanza, consistono principalmente nel valutare preventivamente tutti i possibili rischi per la sicurezza che potrebbero verificarsi durante i lavori e prevedere gli accorgimenti preventivi per eliminarli o minimizzarli. 

Va detto che, se non si hanno almeno delle conoscenze basilari in materia, capire come affrontare questi aspetti non è un compito banale. Infatti c’è un lungo dibattito sull’opportunità di investire i committenti di tale incombenza. Ad ogni modo il secondo compito stabilito dall’articolo 90, nella sostanza porta a delegare buona parte di queste azioni. Infatti tale articolo stabilisce che, qualora si preveda la presenza contemporanea di più di un’impresa in cantiere, il committente debba nominare una figura specifica: il coordinatore della sicurezza.

Si tratta di una figura tecnica che deve aver ottenuto una specifica abilitazione, e che diviene centrale nella gestione della sicurezza del cantiere, e in fase di progettazione dovrà redigere il Piano di sicurezza e coordinamento (psc), oltre al Fascicolo dell’opera, in cui vengono riportate tutte le misure di sicurezza che le imprese affidatarie dei lavori dovranno seguire. Se scatta l’obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza, al committente in questa fase rimane il compito di prendere visione sia del Piano di sicurezza e coordinamento che del Fascicolo dell’opera, e trasmetterne una copia a tutte le imprese a cui viene chiesto il preventivo.

Compiti in fase di scelta dell’impresa affidataria

I requisiti dell’impresa affidataria dei lavori sono un altro cardine della sicurezza nei cantieri. Infatti, sempre nell’articolo 90, il TUSL richiede al committente di farne la cosiddetta verifica tecnico-professionale, cioè deve richiedere e controllare una serie di documenti:

  • Iscrizione alla camera di commercio 
  • Documento di valutazione dei rischi 
  • Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi 

Nel caso di cantieri piccoli, come spesso sono quelli di ristrutturazione, è possibile fare una verifica ristretta:

  • Iscrizione alla camera di commercio 
  • Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
  • Autocertificazione dei restanti requisiti

Questa verifica ristretta riguarda tutti i cantieri per cui sono previsti meno di 200 uomini-giorno. Gli uomini giorno sono il numero di operai che sono presenti in cantiere ogni giorno. Prendendo ad esempio una squadra-tipo di 3 operai, per arrivare a 200 uomini-giorno saranno necessari oltre 65 giorni lavorativi (65*3=195).

La valutazione degli uomini-giorno è una cosa che spetta al coordinatore della sicurezza insieme al progettista. 

Oltre a questi documenti il committente deve sempre richiedere all’impresa:

  • Dichiarazione dell’organico medio annuo dell’impresa, con qualifiche ed estremi delle denunce INPS, INAIL e Cassa Edile
  • Dichiarazione del contratto collettivo applicato

Compiti precedenti l’inizio dei lavori

Prima di iniziare i lavori ci sono altri adempimenti legati alla sicurezza che sono a carico del committente. La principale è la presentazione della notifica preliminare all’Asl e all’ispettorato del lavoro competenti per il territorio. Si tratta di due enti che, durante i lavori, hanno il compito di verificare che in cantiere vengano rispettate le condizioni di sicurezza previste dalla norma e riportate nel piano di sicurezza.

La notifica preliminare è una semplice dichiarazione, a firma del committente, in cui sono riportati gli estremi del cantiere, l’importo dei lavori presunto, la durata presunta e soprattutto gli estremi delle imprese che realizzeranno i lavori. C’è da dire che si tratta di un documento richiesto solo se scattano anche tutti gli altri obblighi documentali legati alla sicurezza di cui abbiamo parlato in questo articolo (in sostanza in caso di presenza contemporanea di almeno due imprese in cantiere).

Infine il committente ha un ultimo compito da adempiere prima di iniziare i lavori: consegnare all’amministrazione comunale copia della notifica preliminare, copia del D.U.R.C. e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione.

Tutti i documenti relativi alla verifica tecnico-professionale dell’impresa e la notifica preliminare fino a pochi anni fa dovevano essere inseriti nella pratica edilizia che viene presentata in Comune per iniziare i lavori. Da alcuni anni però, a seconda del tipo di pratica edilizia, è possibile non inserirli tutti. Solitamente vengono richiesti il DURC (ma con la CILA ormai non è più necessario a meno di specifiche norme regionali) e la Notifica Preliminare con estremi di protocollo agli enti interessati. 

Compiti durante l’esecuzione dei lavori

L’esecuzione dei lavori è sicuramente la fase più importante di qualsiasi lavoro edile, ma il compito del committente in questa fase non è particolarmente attivo: infatti all’articolo 93 del TUSL viene riportato che il committente dovrà verificare che il Coordinatore della Sicurezza nominato svolga il suo compito di controllo in modo corretto, e lo farà attraverso riunioni e verbali.

Durante la fase del cantiere infatti sarà il coordinatore della sicurezza ad avere i maggiori compiti e responsabilità, che sono descritte all’art. 92 del TUSL. Egli infatti dovrà:

  1. Verificare che le imprese presenti in cantiere applichino le previsioni del piano di sicurezza; 
  2. Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (un documento aggiuntivo che viene predisposto tra le varie imprese presenti in cantiere) e la sua coerenza col piano di sicurezza generale; 
  3. organizza e informa le varie imprese presenti sul cantiere in relazione a come coordinare i lavori ai fini di rispettare le misure di sicurezza; 
  4. Segnalare al committente (che come detto rimane il cardine della sicurezza in un cantiere) le inosservanze alle disposizioni del TUSL e del piano di sicurezza, fino a proporre, in caso di inosservanza la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
  5. Sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
La sicurezza nei cantieri di ristrutturazione va garantita con il vestiario antinfortunistico

I rischi per il committente che non rispetta gli obblighi legati alla sicurezza

Negli ultimi paragrafi abbiamo visto quali siano i compiti del committente legati alla sicurezza. Compiti che non sono banali e che non sono quasi mai noti ai committenti. In fondo stiamo parlando di una normativa tecnica che dovrebbe essere conosciuta da progettisti e addetti ai lavori, ma non da persone estranee al settore. Dovrebbero essere quindi i professionisti che intervengono nel processo a dover dare le necessarie informazioni ai committenti, cosa che però non avviene spesso.

Ma la legge è intransigente e non ammette ignoranza. Infatti il TUSL, nell’articolo 157, riporta in modo chiaro quali sono le sanzioni a carico del committente che non ottempera agli obblighi sanciti dal decreto stesso. Sono previste tre differenti sanzioni:

  1. Se il committente, nei casi in cui è previsto, non nomina il coordinatore della sicurezza può essere punito con “l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67 €”;
  2. Se il committente non effettua la verifica tecnico-professionale dell’impresa può essere punito con “l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.116,42€ a 5.360,76 €”;
  3. Se il committente non comunica alle imprese appaltatrici il nominativo del Coordinatore della Sicurezza e non gli trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o non trasmette la notifica preliminare all’amministrazione (sempre quando obbligatori), può essere punito con una sanzione da 558,41€ a 2.010,28€.

Quelle che abbiamo appena letto sono sanzioni che possono essere comminate ai committenti nel caso in cui non svolgano tutti gli adempimenti formali di cui sono investiti dal TUSL. E la sicurezza è un aspetto su cui bisogna muoversi con molta cautela, infatti non sono poi così rare le sentenze di condanna penale avvenute nei confronti di committenti in seguito ad incidenti sui cantieri, perché non avevano fatto quanto previsto dal TUSL e che quindi avevano in capo tutte le responsabilità dal punto di vista della sicurezza.

Infatti bisogna evidenziare che, facendo tutte le cose in regola, quasi sempre gran parte delle responsabilità vengono sostanzialmente trasferite alla figura del coordinatore della sicurezza. Questo comporta che, in caso di incidenti più o meno gravi sul cantiere, le verifiche vengono fatte prima di tutto sul suo operato. 

Delegare i compiti della sicurezza: la figura del responsabile dei lavori

Concludiamo questo articolo parlando di come il committente possa liberarsi da tutti o quasi i compiti legati alla sicurezza del suo cantiere. Stiamo parlando della nomina del responsabile dei lavori, figura prevista dall’articolo 89 de TUSL:

“responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto” 

Il responsabile dei lavori si fa carico di tutti i compiti che dovrebbero essere del committente dal punto di vista della sicurezza, ma attenzione ad un aspetto che è stato più volte chiarito: con la delega vengono conferiti anche poteri, autonomia decisionale e di spesa relativamente a tutto ciò che succede in cantiere. Questo anche se le spese continua a pagarle il committente. 

Inoltre c’è da evidenziare un altro aspetto: sebbene per assumere il ruolo di responsabile dei lavori non sia necessario alcun titolo particolare, la delega deve essere fatta nei confronti di un soggetto idoneo. Non si tratta di un aspetto scritto all’interno del TUSL ma che è stato ribadito da molti giudici in più sentenze. Infatti, in caso di controversie, un committente che ha nominato un responsabile dei lavori non idoneo, potrebbe venire condannato per “culpa in eligendo” (cioè aver incaricato una persona non idonea al ruolo) e per “culpa in vigilando” (cioè non aver vigilato sul responsabile dei lavori incaricato). (cfr. ad esempio Corte di Cassazione, Sezione IV, n. 21059 del 16 maggio 2013)

Ultima cosa in merito al responsabile dei lavori: la sua nomina deve essere un atto formale di “conferimento di incarico”, altrimenti non ha valore. E naturalmente vi deve essere un’accettazione formale della persona che si vuole investire di tale ruolo.

Alessandro Mezzina

Architetto e autore di www.ristrutturazionepratica.it

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