Superbonus, bonus e altre agevolazioni: tutte le novità del 2022

di Redazione 100 idee per Ristrutturare

Superbonus 110 bonus agevolazioni

Con la fine dell’anno (dopo un autunno trascorso all’insegna di proposte di revisione, annunci di aggiornamento e conseguenti dibattiti) è arrivata l’approvazione alla Legge di Bilancio 2022. Si è chiarito, così, il quadro su come – anche in questo anno che stiamo iniziando – funzionerà il Superbonus 110% e su quali saranno le regole per gli altri bonus. In questo articolo, cerchiamo di riassumere tutte le principali novità, in attesa della nuova edizione dello speciale sugli incentivi a chi ristruttura casa che uscirà in primavera.

Superbonus – nuove scadenze e per quali immobili

La legge di Bilancio sancisce una proroga fino alla fine del 2023 per il Superbonus 110% (con una riduzione dell’aliquota di detrazione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025) per tutti i lavori trainanti e trainati effettuati sulle parti comuni condominiali e per quelli realizzati dai singoli condomini nei propri appartamenti. Per le villette, non è stato introdotto l’annunciato tetto Isee di 25.000 euro né è stato approvato l’anticipo scadenza del 30 settembre 2021 per la presentazione della Cilas. Al contrario, è stata prorogata l’attuale norma che estende la detrazione 110% agli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2022 a condizione, però, che almeno il 30% dell’intervento complessivo sia eseguito (nell’effettivo e in base al Sal, indipendentemente dal pagamento) entro il 30 giugno 2022. Data molto stretta per chi deve programmare un intervento ex novo.

Schematizziamo pertanto le nuove scadenze per tipologia di edificio:

Il Superbonus può essere utilizzato, secondo le condizioni (invariate) previste dalla normativa:

  • fino al 31 dicembre 2022 nelle abitazioni unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • fino al 31 dicembre 2023 nei condòmini e per gli immobili da 2 a 4 unità posseduti da un unico proprietario. Il bonus poi scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Varrà per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, per quelli realizzati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari del condominio o dell’edificio dell’unico proprietario.
  • fino al 31 dicembre 2023 (con riduzione dell’aliquota nel 2024 e 2025) negli immobili proprietà di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (Aps)
  • fino al 31 dicembre 2023 (con riduzione dell’aliquota nel 2024 e 2025) per i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici (assimilati a ristrutturazione dall’art. 3, comma 1, lettera d, del DPR 380/2001 – TU Edilizia).
  • fino al 31 dicembre 2023, a condizione che entro giugno 2023 abbiano completato almeno il 60% degli interventi negli immobili di Iacp ed enti assimilati o di cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
  • fino al 31 dicembre 2025 i lavori di riduzione del rischio sismico nei Comuni dei crateri sismici, il superbonus spetterà nella misura del 110%.

Altre novità sul Superbonus

Per ciò che riguarda gli interventi di riduzione del rischio sismico nei Comuni dei crateri sismici, il Superbonus spetterà nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2025.

Fra gli interventi “trainati” sono confermate le agevolazioni per le colonnine per la ricarica per le auto elettriche installate nelle aree condominiali: la detrazione Irpef avrà però il rimborso in 4 anni (non più 5). Il bonus resta fissato al 110% con tetto di spesa di 1.500 euro (per colonnina) per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino massimo 8 colonnine e con una riduzione del tetto a 1.200 euro laddove si vadano a installare più di 8 colonnine.

Vecchi bonus confermati: ma cambiano le condizioni per facciate e arredi

Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e bonus verde sono confermati fino al 2024 con le medesime condizioni in vigore nel 2021 così come il bonus per il risparmio idrico.

Proseguono invece con una serie di variazioni, il bonus facciate e il bonus mobili. Il primo cambia aliquota che passa (a valere dal 1° gennaio 2022) dal 90% al 60%: nel 2023 è destinato a sparire. Il bonus che consente la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di lavori di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto resta in vigore con l’aliquota del 50% (sarà fruibile fino al 2024), ma il tetto di spesa scende dagli attuali 16mila a 10mila euro nel 2022 e a 5mila euro nel 2023 e 2024.

Nuovo bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Con il 2022 nasce il nuovo bonus per abbattere le barriere architettoniche. Si tratta di un’estensione all’utilizzo della misura già consentita come intervento trainato dal Superbonus 110%.

La detrazione è del 75% ed è prevista per chi installa ascensori e montacarichi nelle abitazioni unifamiliari con un tetto di spesa di 50mila euro e in condominio con un tetto di 40mila euro per ciascuna unità nei condomìni fino a 8 unità o di 30mila euro nei condomìni oltre le 9 unità.

Cessione del credito o sconto in fattura

Parallelamente alle detrazioni, è stata estesa nel 2022 la possibilità – per chi deve effettuare (e dunque pagare) i lavori agevolati – di optare per uno sconto in fattura (previo accordo con il fornitore) o per una cessione del credito d’imposta che viene maturato a terzi, per esempio alle banche o a un intermediario finanziario. Un’opportunità che riguarda quasi tutte le agevolazioni, con l’eccezione del bonus mobili e di quello per le colonnine elettriche se non trainato dal Superbonus; che per i bonus prorogati fino al 2024 è già estesa su  questo orizzonte temporale e per il Superbonus condomini va fino al 2025; che riguarda, da quest’anno, anche la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali anche a proprietà comunale.

Se tutto pare invariato, c’è tuttavia un cambiamento sostanziale. Che deriva dalla “riduzione” delle regole introdotte dal cosiddetto decreto Antifrodi (Dl 157/2021), convertito in legge nella versione definitiva della legge di bilancio. Questa norma –  i cui controlli e adempimenti sono attività dal 12 novembre 2021 – ha stabilito che – così come accade per il 110% e quando si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura per un qualsivoglia bonus – è obbligatorio richiedere un visto di conformità a un soggetto abilitato, che ha il compito di attestare la sussistenza dei requisiti necessari a ottenere la detrazione, ed è necessario ottenere un’asseverazione di congruità delle spese, secondo lo schema in vigore per il Superbonus. Anche se la spesa per ottenere tali documenti è detraibile, la necessità di snellire gli interventi sulle opere minori, ha indotto il Governo ad approvare una modifica, stabilendo che l’obbligo di asseverazione e visto non si applica alle opere in edilizia libera o agli interventi di importo complessivo non superiore ai 10mila euro. Con l’unica eccezione del bonus facciate.

Per ciò che riguarda, infine, i prezzari di riferimento sono stati reintrodotti i prezziari DEI tra quelli validi per l’attestazione della congruità delle spese per i lavori agevolati, anche con bonus diversi dal Superbonus.

Tax credit impianti fonti rinnovabili

Da quest’anno è stati istituito, nel limite di 3 milioni di euro per il 2022, un credito d’imposta per i contribuenti Irpef per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Le modalità di accesso al beneficio saranno definite con un decreto Mef, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

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