Pergole, pergotende, tettoie, gazebi e verande

di Alessandro Mezzina

Pergole, pergotende, tettoie, gazebi e verande
Foto di Alessandro Mezzina

Distinguere le strutture per esterni e capire come realizzarle senza fare un abuso

Pergolati, tettoie, gazebi, pergotende e verande sono strutture da esterni che possono essere installate su terrazzi, giardini e spazi aperti in genere, che nel periodo estivo consentono di godere dell’aria aperta fornendo un po’ di riparo dal sole. 

Anche se apparentemente sono oggetti simili, si differenziano per alcune caratteristiche precise, e conoscerle è importante per determinare la possibilità di realizzare o meno una o l’altra tipologia di struttura, oltre che per definire le relative procedure amministrative. A tal proposito la materia è demandata quasi totalmente ai piani regolatori locali che in molti casi vietano o ne pongono forti limitazioni all’installazione. Infatti la normativa nazionale le ha sempre relegate in secondo piano perché si tratta di elementi marginali e secondari del processo edilizio.

Ad onore del vero nel 2018, con la pubblicazione del “Glossario dell’edilizia libera”, il legislatore ha finalmente affrontato, almeno parzialmente, la questione. A questo dobbiamo aggiungere una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 306 del 2017, in cui il giudice ha provato a fare una panoramica di tutte queste tipologie di strutture per esterni.

In questo articolo non parleremo di pergolati, tettoie, gazebi, pergotende e verande dal punto di vista tecnico e costruttivo. Invece vedremo cosa distingue questo tipo di strutture e quali sono i procedimenti edilizi necessari per realizzarli. Infatti un venditore sarà sempre in grado di fornire spiegazioni tecniche su tutte queste strutture per esterni, ma spesso non avrà nessuna nozione di procedimenti amministrativi, portando a volte i clienti a realizzare degli abusi inconsapevolmente. Quindi è importante avere queste informazioni prima di installarne una, in particolare per quanto riguarda le verande o altre soluzioni similari.  

La classificazione delle strutture esterne

Abbiamo detto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 306 del 2017 fornisce una panoramica abbastanza completa sull’argomento, affrontando sia le definizioni che procedimenti amministrativi. La causa che ha generato tale sentenza riguardava un abuso legato ad un pergolato ma, al netto dell’oggetto del contendere, le spiegazioni che ha dato il giudice, sono tra le più chiare che è possibile trovare. Quindi partiremo da lì per poi estendere il discorso ad altri contesti. 

Possiamo individuare cinque principali tipologie di strutture esterne:

  • Pergolato
  • Tettoia
  • Gazebo
  • Pergotenda
  • Veranda

Ecco per ognuna di esse la definizione e il procedimento autorizzativo.

Pergolato

Pergole, pergotende, tettoie, gazebi e verande
Foto di Alessandro Mezzina

Dalla sentenza:

«Il pergolato costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.

Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.

Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.»

E continua:

«Il pergolato ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.»

Quindi le principali caratteristiche del pergolato sono:

  • adornare giardini e terrazze, e creare ombreggiamento;
  • è costituito da una struttura leggera che deve essere aperta su tre lati e anche superiormente;
  • Non deve avere fondazioni e deve essere facilmente amovibile;
  • Non necessita di permesso di costruire o altro titolo edilizio.

In realtà sulla mancata necessità di un titolo edilizio ci sarebbe qualche parola da spendere. Questa ipotesi viene avvalorata dal già citato “Glossario dell’edilizia libera”, pubblicato con decreto ministeriale il 2 marzo 2017. Questo documento riporta un elenco di tutte le opere edilizie che possono essere realizzate senza bisogno di ottenere alcuna autorizzazione o presentare alcuna comunicazione al Comune. E tra queste ritroviamo:

«Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo»

Quindi quanto dice il giudice nella sentenza 306 di base è corretto: il pergolato è un’opera che può essere realizzato senza pratica edilizia. Ma quali sono le limitate dimensioni a cui fa riferimento il glossario? E inoltre cosa si intende per non stabilmente infisso al suolo?

Per dirimere questi aspetti è sempre necessario fare riferimento ai regolamenti edilizi comunali dove probabilmente si scoprirà che per realizzare un pergolato è comunque necessaria una pratica edilizia, spesso una SCIA.

Tettoia

Pergole, pergotende, tettoie, gazebi e verande

Abbiamo già visto che la sentenza 306/2017, parlando del pergolato, ad un certo punto dice:

«Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.»

Quindi un pergolato coperto con un tavolato o delle tegole, diventa una tettoia. Quando queste tettoie sono addossate agli edifici determinano la formazione di uno spazio detto patio. Quando invece una tettoia è isolata di solito viene classificata come gazebo (ne parliamo a breve).

Date le sue caratteristiche i regolamenti edilizi comunali trattano la tettoia in modo differente rispetto ai pergolati. Ma anche la giurisprudenza è d’accordo. La sentenza 2284/2019 del TAR della Campania dice che:

«Quando le tettoie incidono sull’assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’ art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice DIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi»

Quindi ancora una volta è necessario fare riferimento ai regolamenti edilizi comunali per capire come realizzare la tettoia.

Gazebo

Pergole, pergotende, tettoie, gazebi e verande

Questa la definizione di gazebo della sentenza 306/2017:

«Il gazebo nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.

Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.»

Quindi il gazebo:

  • È una struttura isolata (non addossata all’edificio);
  • È realizzato in struttura leggera, coperta superiormente e aperta ai lati;
  • Può essere chiuso ai lati con elementi leggeri e facilmente amovibili;
  • Può essere sia temporaneo (cioè amovibile) che fisso.

In merito ai procedimenti edilizi dobbiamo fare nuovamente riferimento al glossario dell’edilizia libera, il quale dice che i “Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo” rientrano nell’edilizia libera, esattamente come i pergolati. 

In realtà spesso i regolamenti edilizi comunali prevedono la necessità di presentare una pratica edilizia per realizzare un gazebo, anche in questo caso una SCIA.

Pergotenda

Pergole, pergotende, tettoie, gazebi e verande

La pergotenda negli ultimi anni è diventata la principale struttura di arredo per esterni che viene installata. Vediamo il motivo. La sentenza 306 del Consiglio di Stato non entra molto nel dettaglio di questo elemento, ma semplicemente qualifica la pergotenda come mero arredo esterno, purché sia di modeste dimensioni, non modifichi la destinazione d’uso degli spazi esterni, sia facilmente ed immediatamente rimovibile.

Ma cos’è una esattamente una pergotenda?

Si tratta di un’evoluzione delle tende a sbraccio da esterni, quelle solitamente installate sopra balconi che affacciano sui terrazzini: quando vengono implementate cona una struttura leggera di sostegno che abbia dei montantini di appoggio a terra, ecco che abbiamo la pergotenda.

Questo elemento di arredo rientra sempre nell’edilizia libera. Lo dice il glossario dell’edilizia libera che la classifica come: “Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo”. Ed effettivamente in questo caso anche i regolamenti edilizi comunali la trattano come tale, non chiedendo mai (o quasi) pratiche edilizie per la sua realizzazione. 

Ecco perché è diventata la struttura da esterni più realizzata: la presenza del telaio di supporto consente di realizzare pergotende molto grandi, di dimensioni che prima erano possibili solo per le tettoie, e farlo non richiede costose e scoccianti pratiche edilizie.

Veranda

Pergole, pergotende, tettoie, gazebi e verande
Foto di Alessandro Mezzina

Quando parliamo di veranda ci stiamo muovendo in un territorio completamente diverso da quello degli arredi per esterni, ai quali viene troppo spesso assimilata in modo erroneo. 

La sentenza 306 del Consiglio di Stato, per definire la veranda, fa riferimento Regolamento Edilizio Tipo:

«Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili»

E continua:

«La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire»

Quest’ultima frase è importante: la veranda è sempre un aumento volumetrico della propria abitazione (come fosse una stanza in più) e quindi necessita di permesso di costruire. E non importa se è realizzata con vetrate totalmente apribili (ne parleremo a breve), per lo Stato questo non fa differenza.

Però qui si pone un problema: spesso è impossibile riuscire ad ottenere un permesso di costruire per realizzare un aumento volumetrico. È sempre indispensabile leggere le previsioni del piano regolatore comunale, ma solitamente nelle zone già densamente edificate è vietato inserire nuovi volumi perché sono definite “sature”. 

Inoltre, se la veranda deve essere realizzata a servizio di un appartamento che si trova in condominio, è necessario ottenere una specifica autorizzazione (o nulla osta) dal condominio, aspetto non sempre banale.

Vetrate panoramiche: un’invenzione che non esiste

Spendiamo qualche parola sulle cosiddette “vetrate panoramiche”, cioè un modo bizzarro di definire le verande che qualcuno si è inventato per aggirare la necessità di ottenere un permesso di costruire o l’impossibilità di realizzarle.

Le vetrate panoramiche dovrebbero avere queste caratteristiche:

  • rispondono ad un’esigenza di stagionalità;
  • sono elementi essenzialmente con una funzione frangivento;
  • sono totalmente apribili.

Pertanto non comportano la chiusura stabile del terrazzo su cui sono installate, non creano una nuova stanza e quindi non costituiscono un aumento volumetrico. Questo almeno quello che viene raccontato.

Purtroppo le leggi italiane, ad oggi, non ottemperano la “vetrata panoramica” e nemmeno “sistemi di chiusura per esigenze di stagionalità”, ma parlano solo genericamente di verande. E le “vetrate panoramiche” sono verande a tutti gli effetti. Non è che tenendo aperta una finestra tutto l’anno la stanza che ci sta dietro non costituisce più volumetria edilizia.

Serre solari

Rimanendo nel tema delle verande, è importante citare anche le serre solari, che sono qualcosa di più serio rispetto alle vetrate panoramiche. 

Cosa sono le serre solari?

A prima vista sembrano delle verande, ma c’è però una grossa differenza: la veranda è un ambiente abitabile, la serra bioclimatica è un locale tecnico. Infatti una serra bioclimatica è un accumulatore di calore, possiamo assimilarla ad un enorme termosifone, che partecipa alle prestazioni energetiche dell’immobile in cui è installata. E infatti per poterla installare (e considerare tale) deve essere dimostrato il suo apporto energetico all’efficienza dell’immobile tramite una specifica relazione di calcolo redatta da un termotecnico. 

La più grossa difficoltà è stabilire i parametri che possono far definire una veranda come serra solare. Infatti purtroppo non esistono riferimenti normativi nazionali per definire tali caratteristiche. Bisogna fare riferimento alle leggi regionali, ove presenti, e al loro recepimento da parte dei regolamenti edilizi comunali.

A titolo di esempio potremmo annoverare:

  • Quanto devono contribuire al risparmio energetico (solitamente almeno il 10%)
  • Le dimensioni massime della serra
  • La posizione (orientamento)
  • Etc.

Bisogna quindi ancora una volta fare riferimento ai regolamenti edilizi comunali e, se tutte le condizioni richieste sono rispettate, è possibile installare una serra solare senza alcun permesso edilizio (sempre a meno di differenti indicazioni da parte dei regolamenti edilizi comunali). E il motivo è che in quest’ottica la serra solare diventa un volume tecnico per i quali di solito i regolamenti non richiedono permessi specifici.

Però attenzione ad alcuni aspetti:

  • In una serra solare non possono esserci arredi per un uso permanente 
  • In una serra solare non può esserci un impianto di riscaldamento 

Realizzare una struttura esterna senza pensieri: attenzione alle norme locali

Purtroppo, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato e il glossario dell’edilizia libera, che hanno fornito alcune definizioni, la materia delle strutture esterne non è di chiara e univoca interpretazione su tutto il territorio italiano e pertanto è sempre necessario fare riferimento ai regolamenti edilizi comunali per leggere interpretazioni e limitazioni.

A ciò va aggiunto che i Comuni potrebbero non essere gli unici enti interessati all’installazione di queste strutture esterne. Infatti l’Italia è il paese dei vincoli e della burocrazia. Due aspetti che sono sempre da considerare quando si realizza una nuova struttura esterna sono:

  • I procedimenti strutturali
  • I vincoli paesaggistici

Procedimenti strutturali

Ogni volta che si installa una struttura esterna che presenta una copertura di qualche tipo (non importa se chiusa o aperta) si sta realizzando qualcosa sotto cui ci saranno delle persone, e pertanto bisogna essere sicuri che non possa crollare in testa a qualcuno da un momento all’altro. 

Ecco perché quando si realizza una struttura di questo tipo solitamente bisogna ottenere un’autorizzazione specifica dal Genio Civile. E naturalmente presentare grafici e calcoli strutturali per ottenere tale autorizzazione.

In realtà non è sempre necessario, solitamente dipende dalla dimensione della struttura: il Genio Civile fornisce delle definizioni in merito a quali strutture possono essere considerate non rilevanti, e pertanto non richiedono alcun deposito o al massimo un procedimento semplificato. Siccome il Genio Civile è un ente regionale che, sebbene debba applicare delle normative nazionali, ha un certo grado di autonomia su alcuni aspetti, a seconda della Regione in cui deve essere realizzata la struttura esterna potrebbe o meno essere necessaria l’autorizzazione strutturale.

Procedimenti paesaggistici

Infine se la casa dove va installata la struttura esterna si trova in una zona tutelata paesaggisticamente, è necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica. E questo può valere anche per strutture che non richiedono autorizzazioni comunali, come la pergotenda. 

Purtroppo anche in questo caso ogni Comune e ogni Soprintendenza forniscono le proprie interpretazioni.

Insomma, per concludere, le strutture da esterni sono importanti per vivere meglio e più a lungo la propria casa, ma bisogna prestare attenzione a come vengono installate per non commettere un abuso ed essere poi costretti a eliminarle dopo aver speso tanti soldi.

Come sempre è necessaria la consulenza di un tecnico abilitato e preparato in materia.

Alessandro Mezzina

Architetto e autore di www.ristrutturazionepratica.it

© Riproduzione riservata.

Partner

I più letti